
È legge il decreto riaperture. Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto l'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul testo già approvato alla Camera il 5 maggio scorso. Il decreto-legge convertito disciplina la cessazione del Commissario straordinario dalle funzioni e la nascita al suo posto di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale fino a tutto il 2022, e proroga al 15 giugno l'uso delle mascherine su: aerei navi treni autobus mezzi pubblici locali e scuolabus; in teatri concerti cinema night e discoteche; tra lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, Rsa, hospice. Per tutto il 2022 resta l'obbligo di mostrare un green pass rinforzato od un test negativo nelle ultime 48 ore per i familiari che fanno visita ad ospiti di residenze sanitarie e sociosanitarie. Il decreto estende inoltre l'auto-sorveglianza a tutti i casi di contatto stretto con contagiato Covid-19 ed abolisce la quarantena precauzionale mantenendo l'isolamento dei positivi fino a che non sia accertata la guarigione da un test antigenico rapido o molecolare effettuabile pure in centri privati abilitati. In auto-sorveglianza è obbligatorio indossare, fino al 10° giorno successivo all'ultimo contatto stretto, mascherine FFP2 o FFP3 ma solo se il soggetto si trovi al chiuso o in assembramenti: va fatto il testalla prima eventuale comparsa dei sintomi o, se asintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. A scuola (articolo 9) fino alla fine dell'anno scolastico sono obbligatori i DPI tranne che per i bambini sotto i 6 anni. Per i soggetti con patologie o disabilità le attività sono sempre in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività in classe; per i contagiati resta l'isolamento. In presenza di almeno quattro alunni positivi, l'attività della classe prosegue in presenza, ma docenti ed educatori devono indossare mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con positivi. Nell'iter di conversione sono state approvate importanti novità per medici di medicina generale, farmacisti, scuole, utenti. La formazione dei medici di famiglia cambia volto e all'articolo 12 un emendamento 12.13 consentirà fino a tutto il 2024 al tirocinante di convenzionarsi con il Ssn aumentando il massimale fino a 1000 scelte, e di far valere le ore di lavoro come ore di attività pratica se supportato da un medico di famiglia tutor, al quale servirà un'anzianità ridotta da 10 a 5 annirispetto ai vincoli precedenti imposti dal dlgs 368 del '99. La norma viene incontro alle richieste dei sindacati medici e in particolare di Fimmg che auspica un percorso che trasformi in attività professionalizzanti il lavoro del tirocinante convenzionato. È stato poi abolito all'articolo 9 il certificato scolastico a cura del medico che ammette l'alunno positivo al Covid alla didattica a distanza, criticato soprattutto dai pediatri.Sempre in tema di contratti di lavoro, tirocinanti in graduatoria possono essere assunti part-time da Asl, ospedali e cliniche private della rete formativa fino al 31 dicembre 2023, e saranno convenzionabili conseguito il diploma. Fino a dicembre 2022 possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo e cococo a dirigenti in quiescenza nonché ad infermieri ed Oss in pensione. Prorogato al 31 dicembre 2023 per i sanitari stranieri o italiani di rientro dall'estero il riconoscimento di qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, per lavorare in strutture anche private, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da Covid.
Altre novità: all'articolo 2 si conferma per le farmacie la possibilità di effettuare vaccini antinfluenzali ed anti-Covid a maggiorenni con spesa a carico dell'utente nonché test diagnostici di rilevazione del Covid-19 in aree attrezzate, anche esterne. È rinviata al 31 agosto la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti per legge. E slittano al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono, per i dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o bisogni educativi speciali il diritto al lavoro agile e tra i dipendenti pubblici danno priorità nell'accesso al lavoro agile.