Un'allieva minorenne, alla prima lezione assoluta di equitazione, veniva sollecitata dall'istruttore a procedere al galoppo; a seguito di un improvviso scatto dell'animale, veniva disarcionata e impattava contro un palo metallico privo di protezioni. Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'istruttoria medico-legale accertava un'inabilità temporanea (5 gg al 100%, 30 gg al 75%, 45 gg al 50%, 45 gg al 25%) con sofferenza media, postumi permanenti del 20% (con pregiudizio estetico ed ansioso-dismorfofobico lieve) e la perdita della pratica hobbistica della corsa, oltre a spese mediche odontoiatriche e psicoterapeutiche future. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando la carenza di legittimazione dell'attrice per le spese mediche passate sostenute dai genitori, e condannando in solido la struttura (responsabilità contrattuale) e l'istruttore (responsabilità extracontrattuale) unitamente alla compagnia assicuratrice. La decisione recepisce l'applicazione indiretta della Tabella Unica Nazionale ex d.P.R. 12/2025 per la liquidazione del danno biologico, escludendo personalizzazioni arbitrarie o l'applicazione mista con le tabelle milanesi in assenza di circostanze eccezionali.(Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
- Glossario giuridico essenziale:
Tabella Unica Nazionale (TUN): Parametro normativo statale per la quantificazione uniforme ed equitativa del danno biologico alla salute.