Primo via libera con 143 voti favorevoli e 113 contrari. Il ddl limita la punibilità penale nei casi previsti e introduce nuovi criteri per valutare la colpa professionale
La Camera dei deputati ha approvato con 143 voti favorevoli e 113 contrari il disegno di legge sulla riforma delle professioni sanitarie, che modifica la disciplina della responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie. Il provvedimento, approvato in prima lettura il 28 ottobre, passa ora all'esame del Senato.
La principale novità riguarda la responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria. Il testo modifica l'articolo 590-sexies del Codice penale, prevedendo la punibilità soltanto per colpa grave quando il professionista si attiene alle raccomandazioni contenute nelle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto.
«Il medico che si atterrà a linee guida o buone pratiche risponderà, in sede penale, solo per colpa grave», ha spiegato Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, in un'intervista al Sole 24 Ore del 28 ottobre. La riforma è stata elaborata con il ministro della Salute Orazio Schillaci.
Il disegno di legge introduce inoltre il nuovo articolo 590-septies del Codice penale, che individua i criteri da considerare nell'accertamento della colpa e del suo grado. Tra questi figurano la scarsità di personale e risorse materiali e le carenze organizzative, quando non evitabili dal professionista, le incertezze delle conoscenze scientifiche, la disponibilità concreta di terapie adeguate, la complessità della patologia, il ruolo svolto nelle attività multidisciplinari e le situazioni di urgenza o emergenza.
La riforma interviene anche sulla responsabilità civile, modificando la legge 24 del 2017. Il testo introduce criteri analoghi per valutare la colpa del sanitario e il suo grado, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2236 del Codice civile. Non viene introdotta una generale esclusione della responsabilità civile per colpa lieve e resta il diritto del paziente al risarcimento dei danni.
Le disposizioni sulla responsabilità professionale sono contenute direttamente nel disegno di legge e non richiedono decreti legislativi attuativi. Potranno quindi trovare applicazione dopo l'eventuale approvazione definitiva e l'entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda i procedimenti penali già in corso, Sisto ha richiamato la necessità di confrontare la nuova disciplina con quella vigente per individuare la disposizione più favorevole applicabile al singolo caso.
Il provvedimento contiene anche una delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie, da attuare attraverso decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, salvo le proroghe previste. Tra gli interventi figurano il riordino delle forme di lavoro flessibile per i medici specializzandi, l'aggiornamento della formazione, la valorizzazione delle competenze professionali e la revisione della disciplina degli Ordini.
Un'altra disposizione riguarda la possibilità di chiedere la reiscrizione agli Albi per sanitari radiati in relazione a fatti non dolosi commessi durante l'emergenza Covid, alle specifiche condizioni previste dal testo. La richiesta dovrà essere presentata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro i termini stabiliti dalla norma. L'eventuale reiscrizione non darà diritto a risarcimenti o indennizzi per il periodo della radiazione.
La riforma dovrà ora essere esaminata dal Senato. Fino al completamento dell'iter parlamentare, le nuove disposizioni non sono in vigore.