Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le caratteristiche e i contenuti delle ricette mediche rilasciate in Italia e utilizzabili per ottenere medicinali nelle farmacie di altri Paesi europei. Le disposizioni sono contenute nel decreto del 17 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026, che disciplina le prescrizioni transfrontaliere elettroniche e cartacee, le modalità di verifica e la dispensazione dei farmaci.
Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva europea 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e del decreto legislativo 38/2014, che già prevedono il riconoscimento delle prescrizioni tra Stati membri. Le nuove disposizioni regolano i dati e le procedure necessari per utilizzare una ricetta italiana in una farmacia di un altro Paese dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le prescrizioni transfrontaliere possono riguardare medicinali a carico o non a carico del Servizio sanitario nazionale. Sono esclusi quelli soggetti a prescrizione medica speciale, individuati dall'articolo 90 del decreto legislativo 219/2006. Le ricette devono contenere i dati relativi al paziente, al medico prescrittore e al medicinale, secondo i requisiti previsti dal decreto e dal disciplinare tecnico allegato.
Per le prescrizioni elettroniche, il sistema utilizza le ricette nazionali già registrate nel Sistema Tessera Sanitaria. Quando il paziente richiede il medicinale in una farmacia di uno Stato che ha attivato lo scambio elettronico con l'Italia, il sistema nazionale verifica la validità della ricetta e genera la prescrizione transfrontaliera. Il collegamento avviene attraverso il Punto di contatto nazionale per la sanità elettronica e l'infrastruttura europea di scambio dei dati sanitari.
Per ottenere il medicinale, il paziente deve presentare alla farmacia estera un documento d'identità, il codice fiscale riportato sulla Tessera sanitaria e il numero identificativo della ricetta elettronica, NRE o NRBE. La farmacia verifica la prescrizione attraverso i sistemi collegati e, dopo la dispensazione, trasmette l'informazione al Sistema Tessera Sanitaria, che registra l'avvenuta erogazione per impedirne un nuovo utilizzo.
La procedura elettronica non riguarda indistintamente tutti i medicinali. Il decreto stabilisce che le prescrizioni transfrontaliere digitali possano essere generate soltanto per i farmaci compresi in un elenco che il Ministero della Salute dovrà pubblicare sul proprio portale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e aggiornare periodicamente.
Resta prevista la prescrizione cartacea quando il Paese in cui si trova la farmacia non ha attivato lo scambio elettronico con l'Italia oppure quando il paziente ne fa richiesta. In questi casi il medico deve rilasciare una ricetta completa dei requisiti richiesti per il riconoscimento transfrontaliero, che sarà presentata direttamente alla farmacia estera.
Il decreto disciplina anche gli aspetti economici. Il paziente che utilizza una prescrizione transfrontaliera sostiene il costo del medicinale secondo le tariffe applicate nel Paese di dispensazione e può richiedere il rimborso secondo le disposizioni europee e nazionali sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Per i medici prescrittori è previsto un servizio di assistenza tecnica attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Il provvedimento stabilisce inoltre che il medico resta titolare autonomo del trattamento dei dati inseriti nel sistema al momento dell'emissione della ricetta elettronica. Regioni e Province autonome sono tenute a diffondere le informazioni sulle nuove disposizioni attraverso i propri siti istituzionali.