Entro il 31 dicembre 2026 i medici devono presentare sul portale Co.Ge.A.P.S. eventuali richieste di esonero, esenzione e riconoscimento di crediti da formazione individuale riferite ai trienni ECM 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Dopo questa data non sarà più possibile utilizzare le funzioni informatiche dedicate all'integrazione delle posizioni relative ai tre periodi.
Lo ha stabilito la Commissione nazionale per la formazione continua, con una comunicazione pubblicata dall'Agenas il 26 marzo 2026. La scadenza riguarda la registrazione di specifiche condizioni e attività formative pregresse, mentre restano aperti termini differenti per il recupero dei debiti ECM.
Come ricostruito da Farmacista33 in un approfondimento sugli adempimenti di fine anno, i professionisti devono distinguere tre fattispecie.
Gli esoneri riguardano la frequenza di percorsi formativi riconosciuti dal sistema ECM. Le esenzioni sono collegate a condizioni previste dalla normativa che consentono di ridurre l'obbligo formativo. Il riconoscimento della formazione individuale permette invece di attribuire crediti ad attività ammesse, tra cui l'autoformazione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti.
Per i medici la verifica consiste nel consultare la propria posizione nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, controllare le registrazioni presenti e individuare eventuali richieste mancanti.
Le domande devono riferirsi a condizioni o attività pertinenti ai singoli periodi ed essere supportate dalla documentazione o dalle dichiarazioni richieste.
La scadenza del 31 dicembre 2026 non costituisce un termine generale per frequentare nuovi corsi e attribuirli direttamente ai trienni precedenti.
Per i professionisti che presentano debiti formativi nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 rimane possibile acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028.
La delibera n. 1/2025 della Commissione nazionale per la formazione continua definisce i crediti compensativi come crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale, destinati a compensare debiti maturati nei trienni precedenti.
La chiusura, alla fine del 2026, delle funzioni per inserire esoneri, esenzioni e formazione individuale non interrompe quindi questo distinto percorso di regolarizzazione.
Per il triennio 2023-2025, concluso il 31 dicembre 2025, il termine per recuperare i crediti mancanti è stato prorogato al 31 dicembre 2028. Lo spostamento dei crediti acquisiti per il recupero sarà possibile fino al 30 giugno 2029.
Le richieste di esonero, esenzione e riconoscimento della formazione individuale relative al 2023-2025 potranno invece essere presentate entro il 31 dicembre 2028. Per i trienni successivi a quelli più vecchi, infatti, la regola generale consente di effettuare questi inserimenti entro la conclusione del triennio seguente a quello in cui è maturato il diritto o si è svolta l'attività.
Il triennio ECM attualmente in corso si concluderà il 31 dicembre 2028. L'obbligo formativo standard è di 150 crediti, da adeguare in base alla posizione individuale e alle eventuali riduzioni previste.
Non è stabilita una quota minima annuale da raggiungere entro il 31 dicembre 2026. I crediti possono essere distribuiti nei tre anni, fermo restando l'obbligo di completare il fabbisogno individuale entro la fine del triennio.
Almeno il 40% dell'obbligo formativo individuale deve essere acquisito in qualità di discente attraverso eventi organizzati da fornitori accreditati ECM.
La verifica della posizione personale su Co.Ge.A.P.S. assume quindi rilievo soprattutto per i trienni più vecchi, per i quali il 31 dicembre 2026 rappresenta l'ultima data utile per registrare esoneri, esenzioni e crediti derivanti da formazione individuale.