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Governo
24/02/2022

Decreto Covid, da Green pass a vaccino agli over 50 ecco le principali novità

Girato al Senato il decreto-legge Milleproroghe per l'approvazione definitiva, la Camera ha votato anche, con 453 sì e 46 no, la fiducia al decreto-legge Covid 1/2022 che fissa l'obbligo del vaccino anti Covid, con i relativi vincoli sul green pass, per i residenti in Italia di oltre 50 anni d'età, anche stranieri, a meno di esenzione. Inoltre, ridisegna le validità di vaccinazioni e green pass alla luce dei contagi che hanno impedito molte terze dosi ed indicano in medici e famiglia e pediatri - novità ribadita in sede di conversione -coloro che devono prescrivere il tampone antigenico rapido da eseguire in farmacia agli studenti contatti stretti di positivi o sintomatici.

Il green pass a 50 anni - Chi non vaccinato si infetta, una volta guarito è atteso dalla dose di vaccino entro 6 mesi; chi si vaccina con la prima dose e si ammala entro il 14° giorno deve comunque fare la seconda dose entro 6 mesi, chi si infetta oltre i 14 giorni non fa la seconda dose (che però non è controindicata). Il booster va praticato fra i 4 e i 6 mesi di distanza dalla seconda dose. Gli over 50 perché il green pass consenta di entrare al lavoro devono avere un certificato di vaccinazione o di guarigione fino al 15 giugno. Dal 15/2, i datori devono verificare il possesso del pass, "rafforzato" per gli over 50, e i lavoratori sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto a tenere il posto finché non si mettono in regola. Per chi entra al lavoro senza titolo la segnalazione in prefettura vale la sanzione da 600 a 1500 euro di legge. Sempre da febbraio, chi non è in regola con i vaccini (non ha iniziato il ciclo o è scaduto il termine per la seconda dose o il booster) riceverà una sanzione da 100 euro. La pratica funziona così: il Ministero della Salute, osservata la non coincidenza tra nome di un cittadinoe mancata vaccinazione, gli scrive dandogli dieci giorni di tempo per prenotare la seduta vaccinale o procurare l'esenzione; in caso di inadempienza gira il dato all'Agenzia delle entrate e parte la cartella esattoriale, sul contenzioso è competente il giudice di pace.

Che succede a scuola - Intanto, l'obbligo vaccinale del personale si estende da scuola e sanità all'università, alle istituzioni di alta formazione artistica ed agli istituti tecnici superiori. Fino al 28 febbraio le farmacie che praticano tamponi rapidi devono assicurarli agli studenti; per gli alunni delle medie inferiori e superiori questi test sono prenotati su ricetta del medico o del pediatra di famiglia. Per calmierare i prezzi, il governo stanzia altri 92,5 milioni. Cambiano le regole nei contagi: nelle scuole dell'infanzia fino a 4 positività la didattica è per tutti in presenza, docenti ed educatori indossano Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto stretto con positivo; il sintomatico effettua tampone antigenico anche fai da te, uno subito e uno al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; con 5 o più casi positivi accertati, la didattica è sospesa 5 giorni. Alle elementari, invece, con 5 casi, chi ha concluso il ciclo vaccinale primario o è guarito da meno di 120 giorni o ha fatto il booster resta in presenza con mascherine Ffp2 dai 6 anni in su fino al 10° giorno dall'ultimo contatto con il positivo Covid, gli altri alunni vanno in didattica a distanza (Dad) 5 giorni. Alle medie e superiori, con un caso di positività accertato la didattica resta in presenza con Ffp2 fino al 10° giorno dall'ultimo contatto con un positivo; da 2 casi di positività in su, chi ha concluso il ciclo vaccinale primario, è guarito da meno di 120 giorni o ha il booster prosegue in classe con Ffp2 fino al 10° giorno, gli altri vanno in Dad per 5 giorni.

Pubblica Amministrazione - Si confermano i divieti d'ingresso in Banca ed alle Poste senza green pass base. In Tribunale, gli obblighi vaccinali validi per i magistrati si estendono agli avvocati (che se non si presentano o non hanno pass valido sono assenti ingiustificati) ed ai consulenti, ma non ai testimoni ai processi. L'articolo 2 ter introduce l'auto-sorveglianza al posto della quarantena per i contatti stretti di pazienti Covid che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose di vaccino (o dopo il booster) e ne sono guariti. L'articolo 2 bis consente ai green pass rilasciati dopo booster o guarigione post-2a dose di durare illimitatamente, o meglio, oltre la scadenza scritta sul documento. Stranieri o italiani provenienti dall'estero e là vaccinati con ciclo completo o guariti, anche dopo i 50 anni, per recarsi nei luoghi dov'è chiesto il green pass possono sottoporsi ad un tampone, anche se i vaccini loro praticati non sono riconosciuti in Italia. Dal 10 marzo è possibile dispensare cibi e bevande anche nei luoghi di intrattenimento.

Lavoro agile - L'articolo 5ter fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza e in presenza di determinate condizioni, riconosce il diritto a svolgere lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali, per i genitori dipendenti privati con almeno un figlio disabile grave o con figli con bisogni educativi speciali (Bes).Per i genitori dipendenti pubblici le citate condizioni sono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Mauro Miserendino
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