nov42011
Il fatto Il Tribunale, concesse le attenuanti generiche, condannava il medico sostituto alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ritenendo provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine all'addebito di colpa professionale. Ad avviso del giudicante, il comportamento del sanitario chiamato due volte a visitare a domicilio la paziente che aveva manifestato improvvisa ed ingravescente cefalea nucale, vomito ed ipertensione - era stato caratterizzato da imperizia e negligenza. In presenza dei sintomi manifestati e pur risultando dall'anamnesi che la donna non aveva mai sofferto di pregresse forme di cefalea né di ipertensione, veniva omessa la diagnosi di iniziale emorragia cerebrale, individuandosi erroneamente un "attacco cervicale" così omettendo di prescriverne l'immediato ricovero ospedaliero per i necessari approfondimenti strumentali ed impedendo il ricorso ai possibili rimedi terapeutici. Con la sentenza di secondo grado, poi impugnata dinanzi alla Corte di cassazione penale, il medico veniva assolto. Il dirittoIn tema di responsabilità professionale medica, nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell'erronea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare del quadro già esistente.Esito del giudizioLa Suprema corte in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale e dalle parti civili, ha annullato la sentenza assolutoria rinviando ad altra sezione della Corte d’appello per il vaglio della globale condotta del medico.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]