Un infermiere di urologia, operante in regime di turnazione [organizzazione del lavoro in cui i dipendenti si succedono agli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo], ha prestato attività per periodi eccedenti le sei ore consecutive senza poter fruire della mensa aziendale per chiusura del servizio o carichi assistenziali urgenti, né di soluzioni sostitutive. Ne è scaturita la condanna dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno [ristoro monetario per il pregiudizio subito] calcolato per ogni turno scoperto nel quinquennio precedente. Emergono i profili del diritto all'intervallo [pausa obbligatoria dopo sei ore di lavoro], della natura assistenziale del beneficio [agevolazione non legata alla retribuzione ma al benessere psico-fisico] e dei presupposti per la monetizzazione sostitutiva [conversione del diritto non goduto in una somma di denaro]. L’impugnazione datoriale è stata rigettata, confermando il diritto al ticket per ogni turno superiore alle sei ore. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)