Un erede ha agito in sede civile per ottenere la condanna di una compagnia assicuratrice al pagamento di 100.000,00 euro a titolo di indennizzo per il decesso del congiunto, avvenuto a causa di una grave insufficienza respiratoria conseguente a infezione da SARS-CoV-2. Sotto il profilo clinico, la patologia virale è stata inquadrata come "malattia infettiva" e non come "infortunio". Il ricorrente ha tentato di ottenere l'indennizzo sostenendo un'interpretazione analogica con la normativa INAIL, che equipara il contagio all'infortunio sul lavoro. La Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che nelle polizze private il rischio "infortunio" richiede una "causa violenta" intesa come fattore traumatico esterno, assente nel contagio virale. L'ermeneutica contrattuale ha evidenziato come le parti avessero previsto estensioni specifiche solo per determinati virus (HIV, Epatite), escludendo implicitamente le altre infezioni. Il rigetto definitivo chiarisce che la tutela pubblicistica emergenziale non conforma i contratti tra privati, dominati dall'autonomia negoziale e dalla distinzione tecnica tra rami assicurativi. I profili di diritto più rilevanti attengono alla corretta applicazione dei canoni di interpretazione soggettiva e sistematica del contratto. L'esito finale è il rigetto del ricorso. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
• Causa violenta: Un fattore esterno che agisce con rapidità e intensità traumatica sull'organismo, distinguendo l'infortunio dalla malattia.
• Ermeneutica contrattuale: L'insieme delle regole legali (artt. 1362-1371 c.c.) che il giudice deve utilizzare per ricostruire la reale volontà delle parti in un contratto.
• Rami assicurativi: Categorie legali che raggruppano rischi omogenei; per legge, i rischi "infortuni" e "malattie" sono tecnicamente distinti e non sovrapponibili d'ufficio.