Un collaboratore sanitario infermiere, impiegato in turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere (compresi quelli notturni), ha adito il giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fruizione del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi. L'azienda ospedaliera ha impugnato la condanna eccependo la prescrizione del credito e sostenendo che la contrattazione collettiva escludesse i turnisti, in quanto beneficiari di pause brevi e di indennità notturne compensative. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che il diritto al pasto sorge oggettivamente dal superamento delle sei ore di lavoro giornaliere e ha natura assistenziale, non retributiva. Di conseguenza, le comunicazioni del lavoratore interrompono validamente la prescrizione anche senza quantificare il credito, i turni notturni non escludono il beneficio e l'indennità di turno non compensa la perdita del pasto. Non è ammessa alcuna elisione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione delle brevi pause lavorative, data la palese disomogeneità causale e funzionale delle due prestazioni. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)