Un’azienda farmaceutica ha proposto ricorso amministrativo per l’annullamento di linee guida regionali e obiettivi di budget aziendali che imponevano di prescrivere l’analogo GnRH leuprorelina (dosaggi 3,75 e 11,25 mg) in misura pari o superiore al 75% del totale dei trattamenti oncologici (carcinoma mammario e prostatico) in luogo della più costosa triptorelina. Il ricorrente contestava l'abusiva introduzione di un giudizio di equivalenza terapeutica, riservato all'AIFA, e la violazione della libertà prescrittiva medica, con conseguente danno commerciale. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello confermando la legittimità dei provvedimenti. Essendo emerso che gli atti impugnati costituiscono meri obiettivi tendenziali di spesa e di appropriatezza prescrittiva, essi non impongono alcuno switch terapeutico obbligatorio né una sostituzione automatica, restando impregiudicata la responsabilità clinica del medico di prescrivere la molecola ritenuta più idonea al caso specifico, prediligendo quella meno onerosa solo a parità di efficacia. Dal giudizio scaturisce la netta distinzione tra equivalenza terapeutica e appropriatezza prescrittiva orientata al contenimento dei costi. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale:
•Equivalenza terapeutica: Giudizio scientifico (di competenza esclusiva dell'AIFA) volto ad accertare la sovrapponibilità clinica tra diversi principi attivi, consentendone la sostituibilità automatica.
•Appropriatezza prescrittiva: Criterio clinico-economico orientato a razionalizzare la spesa farmaceutica e garantire l'idoneità clinica di una cura, senza imporre obblighi assoluti di switch.
•Switch terapeutico: La sostituzione di un farmaco precedentemente somministrato con un altro medicinale avente un diverso principio attivo.