Un paziente, sottoposto ad artrodesi lombo-sacrale, soffriva di lombalgia cronica e parestesia all'arto inferiore sinistro per l'errato e sovradimensionato posizionamento di una gabbia intersomatica (cage) retro-posizionata e affondata nella vertebra L5, rendendo necessaria una successiva operazione di rimozione. Il danneggiato avviava un giudizio civile finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Il Tribunale ha accolto la domanda accertando la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del neurochirurgo. La decisione evidenzia l'imperatività della Legge Gelli-Bianco, che limita la rivalsa della clinica verso il medico ai soli casi di dolo o colpa grave. Ciononostante, il giudice ha ritenuto valide le clausole di manleva inserite nei contratti commerciali di fornitura di servizi medici, ordinando un regresso "a catena" che sposta l'onere economico finale dalla clinica alla società intermediaria, da questa al medico per imperizia, e infine alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, detratta la franchigia contrattuale.(Avv. Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net ì)
GLOSSARIO GIURIDICO ESSENZIALE
Manleva: Accordo contrattuale con cui una parte si obbliga a tenere indenne un'altra dalle conseguenze patrimoniali negative di un determinato evento o da pretese risarcitorie di terzi.
Azione di rivalsa: Azione esercitata dal coobbligato in solido che ha risarcito il danno, per recuperare da un altro coobbligato la quota di responsabilità a quest'ultimo imputabile.
Imperatività (norma imperativa): Norma inderogabile dall'autonomia contrattuale delle parti, la cui violazione determina la nullità della clausola contraria.