Un primario urologo è stato condannato per aver alterato la documentazione sanitaria a seguito di gravissimi errori chirurgici. Nel primo caso, dopo aver asportato erroneamente la milza anziché il rene sinistro in un paziente affetto da idro-pionefrosi, il chirurgo ha inserito in cartella un secondo verbale operatorio che descriveva l'intervento come rimozione di una generica massa retroperitoneale, definendo il precedente atto "provvisorio" al fine di giustificare ex post l'esito infausto. In altri episodi, il sanitario indicava come assistenti in sala operatoria colleghi che in quel momento erano impegnati in attività ambulatoriali, per celare la presenza di un medico privo di copertura assicurativa. Il giudizio penale mirava ad accertare la falsità di tali atti pubblici; il ricorrente chiedeva l'assoluzione sostenendo la legittimità delle integrazioni basate su protocolli di sicurezza. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per falso ideologico. La Corte ha chiarito che la cartella clinica deve essere un diario fedele, completo e contestuale degli eventi. La condotta è punibile per la semplice consapevolezza della non veridicità di quanto attestato, indipendentemente dal fine ultimo perseguito.
Glossario giuridico essenziale
falso ideologico: si configura quando un atto, pur essendo materialmente autentico e non contraffatto, contiene dichiarazioni o attestazioni non corrispondenti al vero.
dolo generico: indica la semplice volontà di commettere il fatto descritto dalla norma incriminatrice, con la consapevolezza di dichiarare il falso, senza che sia necessario un fine specifico di danno o profitto.
doppia conforme: termine che indica quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, limitando le possibilità di contestazione dei fatti in Cassazione.
aspecificità: si verifica quando i motivi di un ricorso non contestano in modo puntuale e preciso le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata.