La Procura contabile ha promosso un giudizio di responsabilità per danno erariale per condannare un funzionario tecnico comunale al risarcimento di oltre trentunomila euro, quale pregiudizio derivante dal ritardato pagamento di crediti commerciali ceduti a una banca. L'accusa si proponeva di sanzionare l'inerzia del dipendente, ritenuta fonte di danno erariale. Mancando circostanze cliniche nel caso concreto, le vicende di fatto hanno riguardato la complessa gestione amministrativa dei pagamenti: la difesa ha evidenziato come il ritardo derivasse da un oggettivo conflitto interpretativo tra la normativa tradizionale sui contratti pubblici e la disciplina speciale sopravvenuta in tema di cessione dei crediti, oltre che dal dovere del dipendente di conformarsi alle direttive degli organi politici dell'Ente ed alla condotta difensiva adottata nei giudizi civili. La Corte dei Conti ha rigettato integralmente l'azione della Procura, escludendo la colpa grave: la condotta del dipendente, dinanzi a un quadro legislativo ambiguo e a precise scelte deliberative della Giunta, non configura un errore inescusabile, eliminando ogni addebito risarcitorio.(Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net)
glossario giuridico essenziale:
Responsabilità erariale: L'obbligo di risarcire il danno patrimoniale causato alla Pubblica Amministrazione da parte di un suo dipendente o amministratore nell'esercizio delle sue funzioni.
Giudizio di responsabilità: Procedimento giudiziale promosso dal Pubblico Ministero davanti alla Corte dei Conti per accertare la responsabilità contabile di un dipendente e ottenerne la condanna al risarcimento del danno erariale.
Colpa grave: Grado di colpevolezza qualificato da una grave e inescusabile negligenza, imprudenza, imperizia o da una violazione manifesta di norme chiare.
Nota della redazione di www.dirittosanitario.net:
pur non affrontando una fattispecie clinico-sanitaria, la decisione riveste un’importanza cruciale per tutti i professionisti della sanità pubblica esposti al rischio di responsabilità contabile.