Un dipendente pubblico assunto come fisioterapista è stato licenziato per la mancanza di iscrizione all’ordine professionale, requisito obbligatorio per lo svolgimento di attività sanitarie. Il lavoratore, in possesso del solo titolo di massofisioterapista, non si era iscritto all’apposito elenco speciale ad esaurimento entro il termine del 31 dicembre 2019, richiedendo l’iscrizione solo dopo la risoluzione del rapporto. Nel conseguente giudizio civile, volto a ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione, il ricorrente ha invocato l’obbligo aziendale di repechage in mansioni non sanitarie e la retroattività di una norma successiva che aveva prorogato i termini di iscrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La decisione chiarisce che l'iscrizione all'albo è un requisito di legittimità inderogabile per l'esercizio professionale, la cui carenza giustifica il recesso datoriale, senza che le sanatorie sopravvenute possano sanare retroattivamente i rapporti già legittimamente risolti. (Avv. Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
Repechage: L'obbligo del datore di lavoro di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse ed equivalenti (o inferiori) prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ius superveniens: Una nuova norma giuridica che entra in vigore successivamente al verificarsi dei fatti di causa, modificando la disciplina precedentemente applicabile.
Elenchi speciali ad esaurimento: Registri professionali transitori istituiti per consentire la prosecuzione dell'attività professionale a soggetti sprovvisti del titolo universitario abilitante ma in possesso di titoli validi secondo il vecchio ordinamento.