L’INPS cambia le regole sulla decorrenza della malattia certificata. Dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita avviene in ambulatorio. La novità è contenuta nella circolare n. 92 del 4 settembre 2026 e modifica il precedente orientamento dell’Istituto.
La regola generale non cambia: la malattia decorre dalla data di redazione del certificato con cui il medico, sulla base della valutazione clinica, attesta lo stato di incapacità temporanea al lavoro. Finora, tuttavia, l’INPS consentiva di riconoscere anche il giorno precedente solo quando il medico indicava quella data nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” e la visita era stata effettuata a domicilio.
Dal 4 settembre questa possibilità viene estesa alle visite ambulatoriali. Il medico può indicare come inizio della malattia il giorno immediatamente precedente alla visita. Il riconoscimento resta limitato a una sola giornata e non può riguardare periodi anteriori.
L’eccezione non si applica a sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali. Per queste giornate, precisa l’INPS, è disponibile il servizio di continuità assistenziale al quale il lavoratore può rivolgersi per ottenere la certificazione di malattia.
La data di inizio assume rilievo per il calcolo del periodo di carenza, delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile, oltre che per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste.
L’INPS motiva il cambiamento anche con l’evoluzione dell’assistenza sanitaria territoriale. Tra gli elementi considerati figurano la progressiva diminuzione del numero dei medici sul territorio nazionale, l’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali e la programmazione degli accessi negli ambulatori.
Queste condizioni, secondo l’Istituto, possono rendere impossibile per il medico ricevere il lavoratore nello stesso giorno in cui viene segnalata la malattia. La nuova interpretazione consente quindi il riconoscimento della giornata precedente anche quando la valutazione clinica viene effettuata in ambulatorio il giorno successivo.