Un dirigente medico, già responsabile della direzione medica e gestione di un Presidio Ospedaliero classificato come "ospedale di base" (spoke), ha adito il giudice civile per ottenere il riconoscimento economico spettante ai direttori di Struttura Complessa. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi del CCNL Area Sanità, l’incarico di direzione di presidio fosse automaticamente equiparato alla Struttura Complessa. Dopo una vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato l'esito, rigettando la domanda. La Suprema Corte, confermando il rigetto, ha chiarito che la qualifica di "struttura complessa" non deriva da una situazione di fatto (funzioni svolte o gestione di risorse), ma richiede una formale istituzione nell’atto aziendale. L'autonomia organizzativa della ASL, nel rispetto dei vincoli di bilancio, permette di inquadrare un presidio minore come Unità Semplice a Valenza Dipartimentale, senza che il CCNL possa imporre un automatismo retributivo divergente dal modello organizzativo aziendale. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
Atto aziendale: Provvedimento di diritto privato con cui l'Azienda Sanitaria disciplina la propria organizzazione e il funzionamento delle strutture.
Controricorrente: La parte che resiste al ricorso per cassazione, chiedendone il rigetto.
Obiter dictum: Considerazione contenuta in una sentenza che non è determinante per la decisione finale.