La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una lavoratrice operante presso un ente pubblico locale, dal 1996 al 2001 e successivamente assunta con contratto part-time a tempo determinato di dodici mesi, reiteratamente prorogato e adeguato a ventiquattro ore settimanali per ulteriori quattro annualità. La lavoratrice adiva il giudice del lavoro denunciando l'illegittima apposizione del termine e chiedendo il risarcimento del danno da abusiva successione di contratti ex art. 36 D.Lgs. 165/2001, oltre al riconoscimento di differenze retributive. A fronte della pronuncia di merito che dichiarava cessata la materia del contendere sul risarcimento sul presupposto che la sopravvenuta stabilizzazione nei ruoli dell'ente avesse efficacia sanante dell'illecito, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha accolto il motivo principale, cassando la sentenza con rinvio. I Giudici di legittimità hanno chiarito che, in forza dello ius superveniens di cui al D.L. 131/2024 (conv. L. 166/2024), l'indennità risarcitoria compresa tra 4 e 24 mensilità si applica ai giudizi pendenti e si affianca alla stabilizzazione senza esserne assorbita. La conversione del rapporto e la tutela risarcitoria operano dunque in modo cumulativo e non alternativo. (avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)