Le scuole non possono richiedere certificati medici per la riammissione degli alunni quando la normativa regionale ha abolito l'obbligo. Lo ricorda l'Ordine dei medici di Cuneo, che il 6 ottobre 2026 ha richiamato gli istituti scolastici piemontesi al rispetto delle disposizioni vigenti, dopo il ripresentarsi di richieste di certificazione non previste dalla legge. Secondo l'Ordine, queste richieste determinano accessi non necessari agli ambulatori dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, oltre che alle strutture ospedaliere.
Il riferimento nazionale è l'articolo 42 del D.P.R. 1518/1967, che prevede il certificato per la riammissione dopo assenze superiori a cinque giorni. Negli anni, tuttavia, numerose Regioni hanno abolito questo adempimento. La necessità del certificato dipende quindi dalla normativa vigente nel territorio interessato e dalle eventuali disposizioni sanitarie specifiche.
In Piemonte l'obbligo ordinario è stato eliminato con la legge regionale 15/2008. La Toscana è intervenuta con la legge 8/2023, mentre la Campania ha abolito l'adempimento con la legge 13/2024, estendendo espressamente la disposizione alle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido. Anche il Molise ha previsto l'abolizione con la legge regionale 6/2025. Disposizioni analoghe sono presenti in altre Regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le norme citate rappresentano alcuni esempi e non un elenco completo della disciplina nazionale.
L'Ordine di Cuneo precisa che, in Piemonte, l'obbligo abolito dalla legge regionale non può essere reintrodotto attraverso regolamenti, circolari o disposizioni interne degli istituti scolastici. Invita pertanto i dirigenti ad adeguare le procedure alla normativa vigente. Per i medici, il primo passaggio davanti a una richiesta di certificazione è verificare se sussista un effettivo obbligo di legge.
L'abolizione del certificato ordinario non elimina le disposizioni sanitarie previste per particolari situazioni. Le normative di Toscana e Campania, ad esempio, fanno salvi i provvedimenti nazionali o locali adottati per fronteggiare malattie infettive e diffusive. Nel Lazio, la legge regionale 7/2018, articolo 68, prevede specifiche eccezioni legate alle misure di profilassi sanitaria e alla documentazione necessaria per la frequenza scolastica in altre Regioni.
Per pediatri e medici di famiglia resta quindi necessario distinguere il certificato ordinario di riammissione dalle altre certificazioni richieste per particolari condizioni sanitarie. La verifica deve riguardare la normativa regionale, l'eventuale presenza di misure di profilassi e la natura della documentazione richiesta dalla scuola.
Il richiamo dell'Ordine di Cuneo riguarda proprio questa distinzione: evitare certificazioni non previste dalla legge, senza escludere gli adempimenti sanitari che rimangono obbligatori.