Alla domanda si propende per una risposta affermativa. Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa si applica inderogabilmente anche ai poteri inibitori e repressivi del Ministero della Salute e delle autorità di vigilanza volti all'oscuramento dei siti web di vendita di farmaci (art. 1, comma 1, L. n. 241/1990; art. 5, par. 4, TUE)
Sul punto, la giurisprudenza recente, in sede cautelare (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 22 ottobre 2026, n. 4529, resa sul contenzioso C. s.r.l. c. Ministero della Salute) ha statuito che il blocco integrale del sito web travalica i limiti di proporzionalità ove l'autorità possa tutelare la salute pubblica mediante il più circoscritto potere di ordinare la rimozione o la cessazione delle sole pratiche commerciali illegali (ossia la specifica offerta non conforme, come la vendita a distanza di medicinali con ricetta), scongiurando così il sacrificio ingiustificato dell'intero avviamento digitale dell'impresa farmaceutica.
L'esercizio dei poteri autoritativi di oscuramento o blocco dell'accesso ai siti internet che commerciano medicinali (siano essi ad uso umano ex art. 112-quater D.Lgs. 219/2006 o veterinario ex art. 27 D.Lgs. 218/2023 ) incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e sulla libertà di prestazione dei servizi della società dell'informazione. Ne discende la necessità di conformare l'azione repressiva ai canoni di legalità sostanziale e di proporzionalità stabiliti dall'ordinamento nazionale ed eurounitario.
1. Il triplice test di proporzionalità nell'azione amministrativa sanitaria
Nel diritto pubblico e comunitario, l'applicazione del principio di proporzionalità impone all'amministrazione procedente (nella specie, Ministero della Salute e Comando Carabinieri Tutela della Salute - N.A.S.) una valutazione strutturata su tre parametri sequenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964; Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2015, n. 284)
• Idoneità: il provvedimento deve essere concretamente capace di impedire la diffusione o somministrazione di farmaci non consentiti al fine di salvaguardare la salute pubblica (approccio One Health)
• Necessarietà (regola del c.d. "mezzo più mite"): l'autorità ha l'obbligo di mettere a confronto le misure idonee e orientarsi sulla soluzione che realizzi l'obiettivo primario con il minor sacrificio possibile per la sfera giuridica ed economica del privato, scartando interventi eccedenti lo scopo (cfr. anche CGUE, 19 ottobre 2016, causa C-501/14; CGUE, 6 maggio 2021, causa C-499/18 P)
• Adeguatezza in senso stretto: la misura restrittiva prescelta deve garantire un ragionevole bilanciamento qualitativo e quantitativo tra l'interesse pubblico tutelato e gli interessi sacrificati, calibrando l'ingerenza in ragione della gravità dell'illecito
2. I limiti dell'oscuramento: la pronuncia del Consiglio di Stato (Ord. n. 4529/2026)
La delimitazione concreta tra provvedimento inibitorio legittimo e misura sproporzionata è stata chiarita dal Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 22 ottobre 2026, n. 4529, che ha riformato (anche se solo in sede cautelare) l'orientamento rigorista espresso in prime cure dal TAR Lazio (sentenza n. 14029/2026)
• Laddove un portale e-commerce autorizzato (o una piattaforma regolarmente registrata) ponga in essere condotte elusive delle norme sanitarie — ad esempio offrendo medicinali soggetti a prescrizione medica veterinaria simulando un servizio di prenotazione con deleghe a corrieri terzi,la violazione dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 218/2023 sussiste
• il Consiglio di Stato ha chiarito che il blocco integrale del nome a dominio o dell'intero sito web eccede i poteri tipizzati dall'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 218/2023 . Tale disposizione assegna al Ministero il più limitato e focalizzato potere di adottare un «ordine motivato e urgente diretto a far cessare le pratiche commerciali consistenti nell'offerta a distanza di medicinali non conformi», ossia la deindicizzazione o cancellazione delle pagine web e dei moduli di vendita del farmaco vietato ;
• L'oscuramento totale dell'intera piattaforma travolge indistintamente anche la lecita commercializzazione di prodotti non soggetti a ricetta (OTC, SOP veterinari o parafarmaci), determinando una compromissione irreparabile dell'avviamento commerciale online non giustificata se non come extrema ratio.
3. I confini e le condizioni per la legittimità dell'oscuramento totale
Alla luce del quadro normativo e dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE , estendibile anche in tema di vigilanza farmaceutica (cfr. causa C-205/20), l'oscuramento o blocco totale dell'infrastruttura di rete (tramite filtro IP o inibizione DNS) si sottrae al vizio di sproporzione unicamente al verificarsi di precise condizioni:
• Siti integralmente abusivi / non autorizzati: portali privi del logo identificativo comune europeo, gestiti da soggetti non censiti come farmacie o parafarmacie fisiche negli elenchi del Ministero della Salute, privi di autorizzazione alla vendita al dettaglio; in tale ipotesi l'attività è intrinsecamente illecita nella sua totalità;
• Inottemperanza all'ordine di rimozione selettiva: quando il titolare dell'e-commerce, debitamente diffidato o sanzionato con l'ordine mirato di cessazione delle pratiche irregolari ex art. 27, comma 6, persista nella condotta omettendone la rimozione; in caso di inottemperanza si applica la pesante sanzione pecuniaria (da euro 15.500 a euro 93.000 ex art. 42, comma 36, D.Lgs. 218/2023) e si legittima la misura radicale di blocco dell'accesso al sito;
• Gravità sistemica e pericolo grave e imminente: allorché la vendita abusiva riguardi medicinali ad alto rischio (es. stupefacenti, antimicrobici soggetti a restrizioni europee o farmaci ad uso ospedaliero esclusivo) per i quali il mantenimento online della piattaforma implichi un pericolo immediato e non altrimenti arginabile per la pubblica salute.