In caso di danno cd. lungo latente (come è da considerare la contrazione di epatite C derivante da trasfusione o da contatto con gli emoderivati), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo diaccertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (v. tra le altre Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023).
Tale indirizzo, formatosi ai fini della determinazione della data di decorrenza della prescrizione, implica che, così come il credito, anche il debito risarcitorio sorga solo con il manifestarsi del danno.(avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net)