Una donna in stato di gravidanza al terzo mese, trasportata su un veicolo investito in un sinistro stradale, subiva un trauma addominale e, successivamente, l'aborto spontaneo del feto. La danneggiata agiva in sede civile risarcitoria contro la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile per ottenere il ristoro dei danni da perdita del feto, ascrivendo l'evento alla rottura delle membrane determinata dal trauma. All'esito dell'istruttoria di merito, svolta con il susseguirsi di più consulenze tecniche d'ufficio, la domanda risarcitoria veniva integralmente rigettata in primo e secondo grado. L'accertamento peritale decisivo ha dimostrato che la morte fetale era dovuta a un'autonoma e preesistente patologia dello sviluppo (ipotrofia e ritardo di crescita evidenziati dalle dimensioni e dal peso del feto) e non all'urto. Proposto ricorso per Cassazione deducendo carenze motivazionali, difetto di specializzazione del perito e mancata rinnovazione della consulenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I principali profili di diritto riguardano il rigore della prova sul nesso di causalità materiale, i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni della CTU e l'inammissibilità dell'impugnazione per promiscua sovrapposizione dei motivi e difetto di autosufficienza.(Avv.Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net )