La paziente attiva un giudizio per ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti a seguito di un intervento di artroprotesi d'anca e dei successivi trattamenti, lamentando l'insorgenza di un'infezione nosocomiale e la ritardata diagnosi da parte del primo chirurgo, nonché l'errata esecuzione dell'intervento di revisione da parte del secondo ortopedico presso una differente clinica. L'istruttoria e le risultanze della CTU hanno dimostrato che l'infezione non era precoce/nosocomiale, bensì tardiva e a probabile patogenesi ematogena correlata alle reiterate e invasive terapie analgesiche locali praticate alla paziente nel tempo; di conseguenza, è stata esclusa ogni responsabilità della prima struttura ospedaliera e del primo operatore. È stata invece accertata la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. della seconda clinica per la condotta imperita e negligente del medico ausiliario, il quale, durante la revisione, ha violato le linee guida di settore omettendo di eseguire una scintigrafia con leucociti marcati, un esame istologico estemporaneo e un numero adeguato di campionamenti bioptici, oltre a non procedere alla rimozione tempestiva della protesi infetta con posizionamento di uno spaziatore antibiotato. Il Tribunale ha quindi condannato la seconda clinica al risarcimento di oltre 208.000 euro per danno biologico differenziale, temporaneo, morale e patrimoniale, accogliendo altresì la domanda di regresso della struttura verso il sanitario nei limiti del 50% e del tetto di legge. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.): Principio per cui il debitore (la struttura sanitaria) risponde direttamente dei fatti dolosi o colposi dei terzi della cui opera si avvale per l'adempimento della propria obbligazione.
Danno biologico differenziale: Quota di invalidità permanente imputabile alla condotta colposa lesiva, calcolata sottraendo dal danno complessivo finale quello comunque derivante dallo stato patologico preesistente o dall'evoluzione naturale.
Azione di regresso (art. 9 L. 24/2017): Diritto della struttura sanitaria, che abbia risarcito il danneggiato, di rivalersi sul medico operante responsabile in ipotesi di dolo o colpa grave, nei limiti percentuali di riparto e del tetto massimo fissato dalla legge.