Il giudice di merito, investito della richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui agli artt. 89 e 95 c.p., ha l’obbligo di procedere ad un rigoroso approfondimento degli elementi medico-fattuali allegati dalla difesa (diagnosi di sindrome da dipendenza, disturbi psichici e comportamentali, psicosi non organica, ricovero in struttura psichiatrica, concessione di permesso di soggiorno per cure mediche e misure alternative motivatamente fondate sul quadro psichiatrico), verificando se essi integrino una condizione patologica cronica, con effetti permanenti o di lunga durata sulla capacità di intendere e di volere. La sentenza che si limita a considerazioni generiche sulla dipendenza senza confrontarsi puntualmente con la documentazione sanitaria e con gli indici di cronicizzazione della patologia, è viziata da difetto di motivazione, in violazione dei principi di colpevolezza e di proporzionalità della pena come delineati dalla Corte costituzionale (sent. n. 21/2026). (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)