Una paziente ultraottantenne, affetta da comorbilità e giunta in struttura sanitaria con diagnosi di subocclusione intestinale dopo due accessi in pronto soccorso, è deceduta per arresto cardiocircolatorio da shock ipovolemico conseguente a un'occlusione meccanica da briglia aderenziale. I tre medici di guardia avvicendatisi nei turni successivi si sono limitati a proseguire un approccio conservativo attuato in modo incompleto: hanno omesso la reidratazione massiva endovenosa (fluid resuscitation), il posizionamento del sondino naso-gastrico decompressivo, l'esecuzione di TAC addome o radiografia con contrasto e il monitoraggio dei segnali di emoconcentrazione e dei successivi episodi di vomito fecaloide, disponendo il trasferimento in chirurgia d'urgenza solo dopo otto ore dal manifesto aggravamento. Il giudizio penale per omicidio colposo si è concluso con il rigetto dei ricorsi proposti dai sanitari, i quali chiedevano l'annullamento della condanna sostenendo la correttezza della condotta attendista alla luce delle linee guida di settore e l'insussistenza del nesso causale. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne, rilevando che l'adesione teorica alle linee guida non esime da responsabilità se disgiunta dai presidi diagnostico-terapeutici obbligatori e che l'omessa tempestiva stabilizzazione e il ritardato trasferimento hanno privato la paziente di elevate probabilità di sopravvivenza.(Avv.Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net)
Glossario essenziale
• Esimente / Causa di non punibilità (art. 590-sexies c.p.): Disposizione normativa che esclude la punibilità del medico che cagiona la morte o lesioni del paziente per sola imperizia, a condizione che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche cliniche adeguate al caso concreto.
• Giudizio controfattuale: Ragionamento ipotetico-deduttivo con cui il giudice accerta se l'omissione del medico sia stata causa dell'evento, valutando se la condotta alternativa doverosa avrebbe evitato il decesso con un alto grado di credibilità razionale.
• Posizione di garanzia: L'obbligo giuridico di protezione e tutela della salute del paziente gravante sul medico dal momento della presa in carico, che impone l'adozione proattiva di tutti i presidi diagnostico-terapeutici necessari.
• Concorso di cause indipendenti (art. 41 c.p.): Situazione in cui più condotte colpose distinte, poste in essere da diversi soggetti senza un piano coordinato, concorrono autonomamente a determinare il medesimo evento lesivo.