In sede civile, l'erede di una paziente deceduta per carcinoma mammario ha citato l'azienda sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio da ritardo diagnostico. La paziente, operata di quadrantectomia nel 2001 e sottoposta a controlli periodici, eseguiva il 31 marzo 2009 un'ecografia mammaria il cui referto positivo per carcinoma duttulo-lobulare infiltrante non veniva comunicato, emergendo solo nel 2010 a seguito di visita specialistica ed evolvendo in diffusione metastatica trattata con chemio e ormonoterapia fino al decesso nel 2016. Il Tribunale accertava la responsabilità sanitaria al 50%; la Corte d'Appello rideterminava il danno in euro 54.468,54, qualificandolo come mera perdita di chance di sopravvivenza coperta da giudicato interno ed escludendo le altre voci risarcitorie. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna alle spese, ritenendo preclusa ogni diversa qualificazione del danno e rilevando il difetto di interesse a censurare calcoli che abbiano illegittimamente parametrato la chance alla quota di vita non vissuta. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net )