Il Tar Lazio ha annullato le disposizioni regionali che impedivano ai medici di medicina generale di effettuare la prima prescrizione di alcuni farmaci antidiabetici compresi nella Nota AIFA 100, riservando questa possibilità agli specialisti. Con la sentenza n. 15974/2026, i giudici hanno stabilito che le Regioni non possono introdurre limitazioni prescrittive ulteriori rispetto a quelle definite dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), neppure attraverso il funzionamento delle piattaforme informatiche regionali.
La controversia riguarda il sistema WebCare della Regione Lazio, che consentiva ai medici di famiglia il rinnovo delle prescrizioni, ma non la compilazione della scheda necessaria per avviare alcune terapie.
La Nota 100 disciplina la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di determinate categorie di farmaci antidiabetici non insulinici utilizzati nel diabete mellito di tipo 2. Con l'aggiornamento entrato in vigore il 19 luglio 2025, AIFA ha eliminato l'obbligo della scheda di valutazione e prima prescrizione per gli inibitori SGLT2, o gliflozine, e gli inibitori DPP4, o gliptine. Per gli agonisti recettoriali GLP-1 e i doppi agonisti GIP/GLP-1 resta invece prevista la compilazione della scheda, che può essere effettuata sia dal medico di medicina generale sia dallo specialista del Servizio sanitario nazionale.
Il Tar, esaminando la Nota 100 e la relativa scheda, chiarisce che «la prima prescrizione possa essere effettuata, in modo alternativo, sia dai Medici di Medicina Generale che dagli Specialisti». La scheda rappresenta uno strumento di tracciabilità, appropriatezza prescrittiva e monitoraggio clinico, senza introdurre una riserva a favore degli specialisti.
I giudici richiamano inoltre la competenza nazionale di AIFA nella definizione dei regimi di prescrivibilità e rimborsabilità dei medicinali. Le Note AIFA, si legge nella sentenza, operano «con efficacia generale sull’intero territorio nazionale, vincolando le Regioni e gli enti del Servizio Sanitario sotto il profilo sostanziale, senza necessità di un recepimento da parte di questi».
Respinta anche la posizione della Regione Lazio, che aveva richiamato la classificazione A-PHT dei medicinali per giustificare la gestione specialistica della prima prescrizione. Secondo il Tar, l'inclusione nel Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio riguarda il regime distributivo del farmaco, non la titolarità della funzione prescrittiva.
La decisione è stata accolta favorevolmente dalla FIMMG. «Un diabetico del Lazio ha gli stessi diritti di un diabetico di Milano o di Palermo. Lo dice la legge, e da oggi lo dice anche il Tar», dichiarano Giovanni Cirilli, segretario regionale FIMMG Lazio, e Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale vicario FIMMG.
Secondo il sindacato, i vincoli informatici possono ritardare l'avvio delle terapie e compromettere la continuità assistenziale. «Ritardare l’avvio della cura sembra far risparmiare, ma non è così, si paga dopo, in complicanze, ricoveri, dialisi, scompensi», osservano i rappresentanti FIMMG.
Alla Regione Lazio il sindacato chiede ora di adeguare WebCare, consentendo ai medici di famiglia di compilare la scheda di prima prescrizione nei casi previsti dalla Nota 100, e di dare esecuzione alla sentenza. FIMMG invita inoltre i medici a segnalare eventuali ulteriori blocchi informatici o organizzativi in contrasto con le disposizioni AIFA.