Una dipendente universitaria con inquadramento nella categoria B (posizione economica B3) dell'Area Socio-sanitaria, assegnata ad un'Azienda Ospedaliera Universitaria con mansioni effettive di assistenza sanitaria proprie del profilo di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S., categoria BS), adiva il giudice del lavoro per ottenere la condanna in solido delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive. La controversia, incardinata nella giurisdizione civile del lavoro pubblico privatizzato, mirava all'attribuzione del differenziale economico maturato per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, confermando la decisione d'appello. Dalla pronuncia emergono, in diritto: la prevalenza della funzione perequativa per il personale universitario integrato nelle strutture sanitarie, l'applicabilità ratione temporis della disciplina dell'art. 28 del CCNL Comparto Sanità e l'obbligo di calcolare le differenze retributive rapportando i trattamenti economici iniziali astratti della categoria superiore e di quella di appartenenza, a prescindere dalle posizioni economiche individuali maturate. (Avv. Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net )
Glossario giuridico essenziale
• Funzione perequativa: Principio volto a garantire la parità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni all'interno della stessa organizzazione.
• Fungibilità delle mansioni: Principio di equiparazione e intercambiabilità dei compiti assegnati ai dipendenti compresi nella medesima area di inquadramento.