Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un maresciallo dell’Aeronautica Militare, confermando la legittimità delle disposizioni che durante la pandemia hanno introdotto e regolato l’obbligo vaccinale contro il Covid-19.
Il ricorrente aveva sollevato dubbi di costituzionalità e compatibilità comunitaria delle norme, sostenendo la violazione dei principi di non discriminazione, uguaglianza e legalità. I giudici hanno richiamato le pronunce della Corte costituzionale del 2023, secondo cui l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Costituzione.
La sentenza ribadisce che l’obbligo vaccinale era finalizzato alla tutela di un interesse primario della collettività e che l’imposizione di limiti alla libertà individuale non costituiva una misura irragionevole o sproporzionata rispetto alle evidenze scientifiche disponibili.
Infondate sono state ritenute anche le censure relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza. Secondo il Tar, la scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato per vaccinati e non vaccinati rispondeva a ragioni di sanità pubblica e alla necessità di incentivare la diffusione della vaccinazione.