Il tetto di spesa della singola struttura va allegato e provato dall'azienda sanitaria, in mancanza il credito dell'erogatore privato è dovuto.
Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento di un acconto pari all'85% su prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT) erogate nel mese di agosto 2010. L'azienda sanitaria pubblica si è opposta al pagamento eccependo la mancanza di prova del rispetto della capacità operativa massima ed il superamento del tetto di spesa complessivo di macroarea. A seguito di un primo annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio ha confermato il diritto della struttura al pagamento dell'acconto preteso, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo. L'azienda sanitaria pubblica ha dunque proposto un nuovo ricorso per cassazione al fine di sottrarsi al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'invalicabilità del limite di spesa non esonera l'amministrazione dall'onere di allegare e provare tempestivamente sia il budget specifico assegnato alla singola struttura, sia la misura del contributo allo sforamento o della regressione tariffaria applicata. La tardiva esibizione di atti amministrativi individuali nel giudizio di rinvio non sana il difetto originario di allegazione ed eccezione.(Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario
Tetto di spesa (budget sanitario): Limite massimo di spesa pubblica fissato per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate.
Regressione tariffaria: Riduzione percentuale applicata alle tariffe delle prestazioni al verificarsi del superamento del tetto di spesa complessivo di macroarea.