L'aspettativa senza assegni prevista per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive non determina l'estinzione del diritto alle ferie annuali maturate anteriormente al collocamento in aspettativa, poiché una simile conseguenza risulterebbe incompatibile sia con la tutela costituzionale del diritto alle ferie, sancita dall'art. 36 Cost., sia con l'esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di accesso alle cariche elettive.
Pertanto, le ferie maturate e incolpevolmente non godute prima dell'aspettativa restano esigibili alla cessazione della causa sospensiva oppure, in caso di sopraggiunto collocamento in quiescenza, danno luogo all'indennità sostitutiva nei casi consentiti dall'ordinamento. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva infatti non il momento della maturazione delle ferie, bensì quello della cessazione del rapporto, allorché viene in considerazione l'insorgenza del diritto all'eventuale trattamento economico sostitutivo.(Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)