Una cliente adiva il giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali (€ 5.000,00) oltre alla restituzione dell'importo versato (€ 1.057,00) per trattamenti non eseguiti, lamentando la lesione del diritto all'immagine, alla riservatezza e il trattamento illecito di dati sensibili. In sede di prova di un pacchetto di massaggi, la cliente aveva preliminarmente firmato i moduli sul trattamento dei dati negando espressamente il consenso a riprese e riproduzioni fotografiche. Successivamente, in occasione della prima seduta, dopo una misurazione della massa grassa mediante plicometro eseguita praticamente senza abiti, l'operatrice scattava improvvisamente con un tablet fotografie a corpo nudo e viso scoperto. Colta da attacco d'ansia, la cliente richiedeva in lacrime l'immediata cancellazione degli scatti, ma in una successiva verifica constatava che le foto erano state solo spostate nel "cestino" del tablet, rimanendo ripristinabili. Il Tribunale di merito rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo la condotta lecita in ragione della sottoscrizione del "piano di trattamento" a pagina 5 del contratto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio, affermando che la ripresa fotografica non è necessaria all'esecuzione del massaggio e che l'onere di dimostrare un consenso libero, specifico e distinto gravava sul titolare.( Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
Sussunzione: Operazione logico-giuridica con cui il giudice ricuce un fatto concreto all'interno della norma giuridica astratta che lo disciplina.
Criterio della ragione più liquida: Regola processuale che consente al giudice di decidere una causa rigettando la domanda sulla base di una questione di facile e rapida soluzione, senza esaminare tutte le altre questioni preliminari.