Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento dei corrispettivi residui dovuti per prestazioni di chirurgia ambulatoriale oculare erogate negli anni 2011-2013. Il giudice di primo grado condannava l'Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle somme spettanti, ma la Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria in favore della Regione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla struttura sanitaria accreditata, cassando la sentenza d'appello con rinvio. I giudici di legittimità hanno affermato che la legittimazione passiva sostanziale rispetto al pagamento delle prestazioni spetta ordinariamente all'Azienda Sanitaria locale che ha sottoscritto la convenzione negoziale. La responsabilità della Regione può sussistere soltanto qualora vi sia una norma di legge regionale o un provvedimento espresso che designi specificamente l'ente regionale come debitore incaricato del pagamento. Risultano invece escluse le eccezioni fondate sulla presunta formazione di un giudicato interno o sul valore confessorio dei pagamenti parziali eseguiti spontaneamente in corso di causa. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario
Legittimazione passiva (titolarità del lato passivo del rapporto): La posizione giuridica del soggetto (debitore) contro il quale può essere legittimamente proposta una domanda di adempimento o pagamento in sede giudiziale.
Giudicato interno: La condizione di immodificabilità e stabilità acquisita da una decisione o da un capo di sentenza non tempestivamente impugnato dalle parti nel corso del medesimo processo.
Accordo contrattuale ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992: Il contratto di diritto pubblico/privato con cui l'Azienda Sanitaria e la struttura privata accreditata definiscono il volume, la tipologia e i corrispettivi delle prestazioni sanitarie da erogare a carico del Servizio Sanitario.