La vicenda origina dal decesso di una paziente di 63 anni, avvenuto presso un ospedale pubblico a causa dell'inadeguatezza dei trattamenti sanitari somministrati durante la degenza I familiari (il coniuge convivente e i tre figli) hanno adito il giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, dei danni iure hereditatis e del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del sostegno economico e domestico reso dalla congiunta, oltre al ristoro integrale delle spese di lite e di consulenza. A fronte di una prima sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto cifre ridotte e compensi legali inferiori ai parametri, i danneggiati hanno proposto appello limitatamente al quantum debeatur. La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto parzialmente il gravame: ha spazzato via l'obsoleto criterio tabellare "a forbice" applicato in primo grado, liquidando il danno parentale mediante le Tabelle di Milano 2024 a punti (incrementando i risarcimenti sino a 308.969 euro per il marito e fino a 269.859 euro per i figli) e riparametrato al rialzo le spese legali secondo il D.M. 147/2022 . Ha invece rigettato il danno patrimoniale futuro, rilevando la scarsità dei redditi della defunta e la mancanza di prova su esborsi sostitutivi. I profili di diritto salienti riguardano l'obbligo di applicare sistemi tabellari a punti omogenei sul territorio nazionale, l'onere probatorio per il lucro cessante presuntivo. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale:
Danno iure proprio: Il danno sofferto direttamente in prima persona dai familiari per la perdita materiale e affettiva del proprio caro.
Lucro cessante: Il mancato guadagno o la perdita di utilità economiche future che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto il fatto illecito.
Sistema tabellare "a punti": Criterio di calcolo del danno che assegna un valore monetario a ciascun punto in base a parametri fissi (età, convivenza, intensità del legame).