L'arricchimento della Asl è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti
La preclusione deve ritenersi estesa sia agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL, sia a quelli con cui esso è stato distribuito tra le singole strutture accreditate
Gli effetti del contratto regolano retroattivamente i rapporti di fatto inerenti alle prestazioni già eseguite, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali
Al dirigente medico deve essere garantito di svolgere un'attività che sia correlata alla professionalità posseduta, né può essere posto in una condizione di sostanziale inattività
Non fanno eccezione a tale regola le ASL, per cui la stipulazione dei contratti da parte delle aziende sanitarie deve essere autorizzata dall'organo deliberativo
Le richieste di recupero possono essere meri atti privatistici, con i quali l’amministrazione comunica la propria volontà di procedere al recupero delle somme
Il principio dell'arricchimento imposto impedisce che l'Amministrazione sia obbligata a corrispondere indennizzi qualora l'arricchito abbia rifiutato l'arricchimento o ne fosse inconsapevole
I singoli pagamenti eseguiti dall'ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell'unico rapporto e perciò non possono essere imputati in conto capitale senza il consenso
L'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura semplice non comporta di per sé un demansionamento né un vulnus alla professionalità del dirigente medico
Il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico i debiti delle soppresse USL mediante successione a titolo particolare, va identificato nella Regione
L'ANAC ha confermato che l'ASL è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e che le norme di incompatibilità si applicano anche ai dirigenti delle ASL
Le modifiche introdotte con la L. n. 118/2022 non hanno mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario
Il direttore amministrativo di una ASL ha diritto, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, a percepire l'integrazione, pari ad un'ulteriore quota fino al 20%, del trattamento economico a lui spettante
Il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata
L'introduzione del sintagma "adeguata copertura" non ha alcuna valenza innovativa rispetto all'art. 24 del c.c.n.l. del 2000 che già imponeva la stipula di polizze adeguate
In un contesto in cui l’Asl non agisce nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro
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