Il personale sanitario turnista che presta servizio per oltre sei ore ha diritto al buono pasto e il beneficio non può essere subordinato, da un regolamento aziendale, allo svolgimento di un turno di otto ore. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24866 del 2026, respingendo il ricorso di un’azienda ospedaliera contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto a un infermiere turnista il diritto a percepire i buoni pasto per i turni superiori alle sei ore. La controversia nasceva proprio dall’interpretazione delle regole aziendali. Secondo il regolamento dell’azienda sanitaria, il beneficio sarebbe spettato soltanto in caso di una prestazione protrattasi per otto ore. La Corte d’Appello aveva invece riconosciuto il diritto al lavoratore, decisione ora confermata dalla Suprema Corte.
Il riferimento normativo è l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003, secondo cui, quando l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. A questo si aggiunge l’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità del 20 settembre 2001, secondo cui "il diritto alla mensa spetta a tutti i dipendenti". Nel ricorso l’azienda aveva sostenuto che la disciplina contrattuale consentisse di prevedere una durata della pausa diversa da quella ordinaria, anche per garantire la continuità del servizio, richiamando inoltre il contratto collettivo 2016-2018. In particolare, l’articolo 27, comma 4, riconosce una pausa di almeno 30 minuti al personale non in turno che lavori per più di sei ore. L’azienda aveva inoltre sostenuto che per il personale impegnato nel turno notturno fosse già prevista un’indennità destinata a compensare anche l’assenza, durante la notte, dei servizi normalmente disponibili nelle ore diurne, compresa la somministrazione dei pasti. La Cassazione non ha accolto questa impostazione. La Suprema Corte ha ricordato innanzitutto che il buono pasto costituisce un’erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, finalizzata a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore, richiamando la propria precedente sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021.
La Corte ha inoltre richiamato l’ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025, secondo cui il buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell’orario e dalla possibilità concreta di effettuare la pausa pranzo. Per la Cassazione, dunque, non può essere utilizzata l’indennità prevista per il lavoro notturno per escludere il diritto al buono pasto. "Non può essere condivisa", afferma la Corte, l’interpretazione secondo cui l’indennità specifica riconosciuta ai dipendenti in turno notturno servirebbe a compensare la normale assenza, durante la notte, dei servizi disponibili nelle ore diurne, tra cui quello di somministrazione dei pasti. Né la natura turnista dell’attività svolta dagli infermieri può modificare il quadro. L’obbligo del datore di lavoro di garantire le pause previste dalla legge e dalla contrattazione, osserva la Cassazione, non significa che tutti i lavoratori debbano necessariamente interrompere contemporaneamente il servizio. La pausa può infatti essere organizzata in modo da assicurare la continuità dell’assistenza ai pazienti. La pronuncia rafforza quindi l’orientamento della giurisprudenza sul rapporto tra durata della prestazione, diritto alla pausa e beneficio della mensa. Per il personale sanitario turnista, il fatto che l’organizzazione del lavoro imponga modalità particolari per garantire la continuità assistenziale non consente di trasformare la soglia delle otto ore prevista da un regolamento aziendale in una condizione per ottenere il buono pasto, quando la prestazione giornaliera supera le sei ore.