Diversi medici, iscritti tra il 1994 e il 2001 ai corsi di formazione in medicina generale, hanno promosso un giudizio civile contro la Presidenza del Consiglio e vari Ministeri. I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento degli obblighi comunitari, quantificato in 15.000 euro per ogni anno di corso. La doglianza verteva sul fatto che la borsa di studio percepita fosse inferiore a quella dei colleghi specializzandi universitari, nonostante i percorsi fossero ritenuti "sovrapponibili" e il trattamento discriminatorio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non sussiste un obbligo europeo di parità retributiva tra le due categorie. È emerso che i percorsi differiscono per finalità (medicina convenzionata c/ libera professione/ospedaliera) e organizzazione (Regioni c/ Università), rendendo legittima la diversità economica. Il giudice ha chiarito che l’adeguamento triennale e la rivalutazione non erano atti dovuti, rientrando nella discrezionalità del legislatore nazionale. L'esito finale nega dunque ogni pretesa risarcitoria basata su disparità di trattamento normativo o economico. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Glossario giuridico essenziale
Non liquet: espressione che indica quando un giudice non decide nel merito della causa; la Cassazione specifica che va preferita l'interpretazione che eviti questo esito.
Rinvio recettizio: tecnica legislativa in cui una norma richiama un'altra norma facendone proprio il contenuto in modo statico e immutabile.