Anche i medici iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1982 possono ottenere il risarcimento per la mancata remunerazione, purché il corso sia proseguito dopo il 1° gennaio 1983. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22989/2026, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore.
La pronuncia amplia la platea dei possibili beneficiari nel contenzioso nato dal ritardo con cui l’Italia ha recepito le direttive europee che prevedevano un’adeguata remunerazione per i medici durante la formazione specialistica.
Secondo la Cassazione, per riconoscere il diritto non conta esclusivamente la data di iscrizione alla scuola. È necessario verificare se il corso fosse ancora in svolgimento dal 1° gennaio 1983, termine entro il quale l’obbligo previsto dalle direttive comunitarie avrebbe dovuto essere attuato.
I medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982 possono quindi far valere il diritto al risarcimento limitatamente al periodo di formazione svolto dopo il 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso. La decisione non comporta però un pagamento automatico per tutti gli iscritti prima di quella data: la durata effettiva della formazione e la posizione di ciascun ricorrente devono essere verificate.
La Suprema Corte è intervenuta anche sulla quantificazione delle somme. Per alcuni medici, la Corte d’appello aveva calcolato il risarcimento prendendo come riferimento una durata del corso superiore a quella effettivamente svolta. La Cassazione ha censurato questo criterio e ha disposto un nuovo esame.
La causa torna ora alla Corte d’appello di Roma, che dovrà rideterminare gli importi spettanti ai ricorrenti sulla base del periodo di specializzazione effettivamente frequentato dopo il 1° gennaio 1983.
Dal punto di vista operativo, la pronuncia interessa quindi i medici che avevano iniziato la scuola prima del 1982 ma risultavano ancora iscritti e in formazione alla data indicata dalla Corte. Il principio riconosciuto riguarda il risarcimento per la mancata adeguata remunerazione nel periodo successivo, non il riconoscimento retroattivo di un normale rapporto di lavoro o di uno stipendio.
L’ordinanza aggiunge un nuovo passaggio al contenzioso sulla formazione specialistica non retribuita e supera l’interpretazione che escludeva il diritto sulla sola base dell’anno di iscrizione. La determinazione delle somme resta affidata al giudice di merito, tenendo conto della durata effettiva dei singoli corsi.