La Corte di Cassazione ha stabilito che il dirigente sanitario che accetta un incarico a tempo determinato presso un'altra azienda del Servizio sanitario nazionale ha diritto all'aspettativa prevista dal contratto collettivo e che la sua concessione non può essere subordinata alla discrezionalità dell'azienda di appartenenza. Lo afferma, come sottolineato in una nota di Aaroi Emac, che ha sostenuto la dirigente nel giudizio di appello e in Cassazione, l'ordinanza n. 18657 del 9 giugno 2026, che interviene sull'interpretazione delle disposizioni del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e conferma un orientamento già espresso in sede di appello.
La vicenda trae origine dal caso di una dirigente medica di un'azienda sanitaria toscana che, nel 2018, dopo avere ricevuto alcune proposte di incarico a tempo determinato presso aziende sanitarie di Roma, aveva richiesto l'aspettativa prevista dal contratto collettivo. L'azienda aveva respinto le richieste, inducendo la dirigente a dimettersi per giusta causa. Successivamente l'azienda aveva richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale di Arezzo aveva respinto il ricorso della dirigente, ritenendo che la concessione dell'aspettativa fosse rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. La decisione è stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, orientamento ora confermato dalla Cassazione.
Nell'ordinanza, la Suprema Corte afferma che, a partire dalla vigenza del CCNL del 2004, esiste una distinzione tra l'aspettativa concessa in via facoltativa per esigenze personali o familiari e quella prevista nei casi specificamente disciplinati dal contratto, tra cui l'accettazione di un incarico a tempo determinato presso un'altra azienda del Servizio sanitario nazionale. Secondo la Cassazione, in questi casi la concessione dell'aspettativa ha carattere obbligatorio.
La Corte osserva inoltre che le successive modifiche contrattuali non hanno eliminato tale diritto e che la disciplina introdotta dal CCNL del 2004 continua a trovare applicazione, nonostante il permanere di precedenti disposizioni contrattuali richiamate nel contenzioso.
“Questa ordinanza mette finalmente un punto fermo su una questione che negli anni ha dato luogo a interpretazioni difformi e spesso restrittive da parte delle Aziende sanitarie – dichiarano Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC, e Luigi Zurlo, Responsabile degli Affari Legali dell’Associazione –. La Corte di Cassazione conferma che l’aspettativa prevista dal CCNL per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra Azienda sanitaria è un diritto del dirigente medico. Per questo l’AAROI-EMAC ha scelto di sostenere questa vicenda fino all’ultimo grado di giudizio: era in gioco la posizione di una Collega, ma anche un principio fondamentale per tutti i dirigenti medici”.