La Corte Costituzionale ha dichiarato, attraverso la sentenza numero 76, illegittima la norma che penalizzava le dottoresse madri durante il corso di formazione specifica in medicina generale. Il meccanismo, pur nascendo per tutelare la maternità, produceva nella pratica «indebito ritardo» nella trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale con ricadute permanenti su anzianità di servizio e condizioni di esercizio della professione.
Per il Palazzo della Consulta la norma dichiarata incostituzionale è l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità, sia equiparato a quello ottenuto nella sessione ordinaria dagli altri partecipanti.
La questione era stata sollevata dal TAR del Lazio in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza, la famiglia, la salute e la protezione della madre e del bambino. La sentenza mette in luce una contraddizione di fondo: una normativa concepita per proteggere la donna e il bambino finiva concretamente per danneggiare la professionista proprio in ragione della maternità.
In concreto, la normativa vigente imponeva alla dottoressa che avesse sospeso il corso per gravidanza di recuperare il periodo perso e poi attendere una sessione straordinaria d'esame, la cui indizione non era soggetta ad alcun vincolo temporale per l'amministrazione. Il problema nasceva dal cumulo di due fattori distinti: il periodo di recupero della formazione (di durata pari alla sospensione per gravidanza e maternità, a cui poteva sommarsi l'eventuale congedo parentale) e l'attesa della sessione straordinaria d'esame. Questo doppio ritardo produceva uno slittamento indebito nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il SSN in rapporto a tempo indeterminato, rispetto ai colleghi che avevano completato il corso senza interruzioni.
Le conseguenze non erano temporanee o meramente formali. La Corte ha evidenziato ricadute permanenti sull'anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione, riconoscendo in questi effetti il carattere discriminatorio della disciplina. In pratica, una dottoressa costretta a sospendere il corso per maternità rischiava di vedere slittare non solo il conseguimento del diploma, ma anche tutti gli effetti giuridici e previdenziali connessi alla stabilizzazione del rapporto professionale con il SSN.
La Corte ha ulteriormente rilevato come la disciplina producesse un effetto collaterale di natura sistemica: disincentivare la scelta stessa di avere figli, ponendosi in aperto contrasto con l'art. 31 Costituzione che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia e con l'art. 37 che richiede di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La sentenza mira a neutralizzare il pregiudizio subito dalle dottoresse madri in formazione, equiparando ai fini della progressione di carriera i tempi di conseguimento del diploma nonostante la sospensione obbligatoria per gravidanza e maternità.
La pronuncia incide direttamente sul percorso dei medici e sui rapporti di convenzione con il SSN: il diploma conseguito alla prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione sarà da ora considerato, a tutti gli effetti giuridici, inclusa la decorrenza della convenzione a tempo indeterminato con il SSN, come ottenuto nella sessione ordinaria.