È limitata ai casi di colpa grave l’azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria può esercitare nei confronti dei medici o degli altri professionisti coinvolti nelle cure di un paziente. Inoltre, sono nulli i patti di manleva con cui la struttura trasferisce sul sanitario il rischio risarcitorio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, richiamata in un approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore.
La decisione riguarda un contenzioso nato dopo una richiesta di risarcimento avanzata da un paziente nei confronti di una struttura sanitaria. La struttura aveva chiamato in causa il chirurgo che aveva eseguito l’intervento, chiedendo il regresso e la manleva sulla base sia delle norme sui rapporti tra condebitori solidali sia di una clausola contrattuale che obbligava il medico a tenerla indenne dalle conseguenze risarcitorie derivanti dalle prestazioni svolte.
In appello, la domanda della struttura era stata respinta. Secondo i giudici, i rapporti interni tra struttura e sanitario dovevano essere regolati esclusivamente dall’articolo 9 della legge 24/2017, la legge Gelli-Bianco, che consente l’azione di rivalsa solo in presenza di dolo o colpa grave del professionista. Nel caso esaminato, la colpa grave era stata esclusa.
La Cassazione ha confermato questo orientamento, affermando che, quando la prestazione sanitaria viene resa attraverso l’organizzazione della struttura, il rapporto tra struttura e professionista è disciplinato dall’articolo 9 della legge Gelli, norma definita “speciale” e non derogabile dalle parti.
Secondo la Suprema corte, per applicare questa disciplina non rileva la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali, ma il fatto che il danno sia maturato nell’ambito di una prestazione erogata tramite l’organizzazione della struttura sanitaria.
La Cassazione precisa inoltre che il professionista, anche se libero professionista e legato contrattualmente al paziente, opera comunque quale ausiliario della struttura ai sensi dell’articolo 1228 del Codice civile. In questi casi, l’azione di rivalsa è quindi possibile soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
La Corte ritiene nulli anche i patti di manleva ancora diffusi nella sanità privata, con cui le strutture trasferiscono automaticamente sui sanitari le responsabilità risarcitorie. Secondo i giudici, tali accordi contrastano con la natura imperativa dell’articolo 9 della legge Gelli.
L’ordinanza individua però una diversa ipotesi nei casi in cui il professionista utilizzi spazi della struttura in locazione o comodato senza interferenze organizzative da parte della struttura stessa. In queste situazioni, osserva la Cassazione, la responsabilità può ricadere esclusivamente sul professionista