Recentemente la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza n. 11573/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (Presidente Frasca, Relatore Iannello) è tornata sull’argomento dei medici specialisti e delle specialità non remunerate, relative al periodo 1983-1991
Questi i fatti: Diversi medici hanno intrapreso percorsi di specializzazione in vari rami della medicina (tra cui chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia, medicina del lavoro, oncologia) nei primi anni '80. I professionisti hanno agito contro la Presidenza del Consiglio e diversi Ministeri, lamentando che lo Stato italiano non avesse recepito tempestivamente le direttive comunitarie (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE) che imponevano una remunerazione adeguata per i periodi di formazione specialistica. Dopo diversi gradi di giudizio e precedenti pronunce di annullamento, la questione è tornata all'esame dei giudici per stabilire se medici iscritti a corsi iniziati nel 1982 avessero diritto all'indennizzo, a condizione che le loro specializzazioni fossero comprese negli elenchi UE o comunque equipollenti.
L’Esito del Giudizio: La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai medici specializzati in Oftalmologia, Medicina del Lavoro e Biologia clinica, per i quali è stato riconosciuto il diritto al beneficio. Ha invece rigettato le pretese relative ad altre specializzazioni (come chirurgia maxillo-facciale, oncologia, medicina legale), confermando l'esclusione dall'indennizzo per difetto di prova sulla loro rilevanza comunitaria.
Analisi dei profili di diritto
• I. Corrispondenza "ex lege" delle specializzazioni in Oftalmologia e Medicina del Lavoro Si contestava l'esclusione di specializzazioni che apparivano sostanzialmente identiche a quelle europee.
o Argomento: Il motivo è stato accolto. La Corte ha operato una interpretazione diretta delle norme europee, stabilendo che tali rami sono "corrispondenti" per legge. Oftalmologia è equipollente a "Oculistica" (art. 5, Dir. 75/362/CEE; Cass. n. 3294/2024); Medicina del Lavoro coincide con "Occupational Medicine" (art. 7, Dir. 75/362/CEE; Cass. n. 4575/2022); Biologia clinica è espressamente prevista (art. 7, comma 2, Dir. 75/362/CEE). L'accertamento ha natura di mero diritto e non richiede ulteriori prove di fatto.
• II. Oneri probatori per le specializzazioni non elencate (es. Chirurgia maxillo-facciale) I medici con titoli non citati nelle direttive (o inclusi solo successivamente) chiedevano l'indennizzo basandosi su equipollenze funzionali.
o Argomento: Il motivo è stato rigettato. La Corte ha precisato che l'inclusione negli elenchi UE è un fatto costitutivo della domanda, che l'attore deve allegare e provare (Cass. n. 23577/2011). Per la Chirurgia maxillo-facciale, l'inserimento è avvenuto solo con la Dir. 89/594/CEE, il cui termine di recepimento (maggio 1991) è scaduto dopo che i ricorrenti avevano già terminato i corsi, rendendo inapplicabile la tutela.
• III. Irrilevanza della normativa nazionale interna successiva I ricorrenti invocavano i decreti ministeriali del 1991 e 1998 che riconoscevano equipollenze ai fini dei concorsi interni.
o Argomento: Il motivo è stato rigettato. Il giudice ha interpretato tali provvedimenti come dettati per finalità proprie dell'ordinamento interno, privi di efficacia retroattiva e inidonei a dimostrare l'equipollenza comunitaria di fatto (Sezioni Unite n. 26603/2024; d.m. 31 ottobre 1991; d.m. 30 gennaio 1998).
Una tabella riassuntiva che confronta le diverse specializzazioni esaminate nell'ordinanza, distinguerà tra quelle che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’indennizzo e quelle escluse, con le relative motivazioni tecniche espresso dall'Ufficio Giudiziario.
| Specializzazione | Esito | Motivazione Tecnico-Giuridica |
| Oftalmologia | Accolto | Corrispondenza "ex lege" con la branca di "Oculistica" inclusa nell'art. 5 della Dir. 75/362/CEE; accertamento di mero diritto confermato da giurisprudenza consolidata. |
| Medicina del Lavoro | Accolto | Considerata l'esatta traduzione italiana della categoria "Occupational Medicine" prevista dall'art. 7 della Dir. 75/362/CEE; non richiede ulteriori accertamenti di fatto. |
| Biologia Clinica | Accolto | Branca espressamente contemplata dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE. |
| Chirurgia Maxillo-Facciale | Rigettato | Non inclusa negli elenchi originari; inserita solo con la Dir. 89/594/CEE il cui termine di recepimento (maggio 1991) è successivo al conseguimento del titolo del ricorrente. |
| Oncologia / Chirurgia Oncologica | Rigettato | Branche non comprese negli elenchi delle direttive; i ricorrenti non hanno fornito prova dell'equipollenza "di fatto" (durata e contenuti) a specialità riconosciute in altri Stati UE. |
| Medicina Legale e delle Assicurazioni | Rigettato | Esclusa dagli elenchi europei; l'equipollenza prevista da decreti interni per fini concorsuali è ritenuta irrilevante ai fini del risarcimento comunitario. |
| Medicina dello Sport | Rigettato | Specializzazione non prevista dalla normativa eurounitaria; difetto di allegazione e prova circa la conformità agli standard europei dell'epoca. |
| Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso | Rigettato | Assenza della specialità nelle liste UE; mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto all'indennizzo. |
| Patologia Generale | Rigettato | Non inclusa tra le professioni protette dalle direttive 75/362 e 75/363; rigetto confermato da precedenti delle Sezioni Unite. |
| Audiologia | Rigettato | Branca non contemplata; la pretesa è stata ritenuta infondata in conformità a numerosi precedenti di legittimità su fattispecie identiche. |
| Fisiopatologia della Riproduzione Umana | Rigettato | Non rientra nel novero delle scuole comunitarie rilevanti; mancata prova di equipollenza sostanziale con corsi armonizzati. |
(Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)