Un medico di medicina generale rilascia diverse certificazioni telematiche attestando l’esecuzione di visite ambulatoriali mai avvenute e la sussistenza di patologie gravi richiedenti terapie salvavita, basandosi esclusivamente su contatti telefonici e su una pregressa diagnosi specialistica di entità decisamente minore
La vicenda pone questioni giuridiche fondamentali: il dovere del medico di procedere all’accertamento diretto dello stato di salute tramite visita fisica, la natura di atto pubblico della certificazione d’idoneità al lavoro e la configurabilità del reato di falso ideologico laddove la piattaforma informatica obblighi a opzioni predefinite (visita ambulatoriale/domiciliare).
Emerge inoltre il profilo della truffa aggravata ai danni di enti previdenziali, qualora l'attestazione di una patologia più grave del reale sia finalizzata a ottenere benefici economici non dovuti
Infine, si interroga la giurisprudenza sui limiti della "particolare tenuità del fatto" in presenza di condotte reiterate in un breve arco temporale. (Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)