In tema di rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero presso centri di alta specializzazione senza preventiva autorizzazione amministrativa, il diritto al rimborso trova fondamento nell'art. 32, comma 1, della Costituzione quale diritto inviolabile e fondamentale alla tutela della salute oggetto di protezione incondizionata.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 3 novembre 1989, il requisito della "comprovata eccezionalità" richiesto per il rimborso delle spese non previamente autorizzate deve essere riferito alle cure sanitarie necessarie e non al decorso clinico della malattia, dovendosi valutare la situazione di necessità esistente prima della fruizione del trattamento stesso. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)