Un medico di medicina generale svolgeva contemporaneamente attività professionale presso una struttura carceraria. L'ente sanitario di appartenenza imponeva al professionista di optare tra la rinuncia all'incarico penitenziario o la riduzione drastica dei propri assistiti entro la soglia di 500 unità.
Viene valutata la prevalenza degli accordi collettivi nazionali sulle deroghe previste per la medicina penitenziaria e la natura dell'obbligo di esclusività nel Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di stabilire se le tutele per chi opera in carcere possano neutralizzare i limiti numerici imposti ai medici di base, definendo i confini tra autonomia professionale e vincoli organizzativi della sanità pubblica.
(avv.ennio grassini-www.dirittosanitario.net)