Il certificato di malattia non può essere messo in discussione sulla base di semplici indizi o comportamenti ritenuti incoerenti. Serve una valutazione tecnica, di natura medico-legale. È questo il principio ribadito dalla Cassazione (ordinanza n. 8738/2026), che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore accusato di simulare una sindrome ansioso-depressiva sulla base di elementi raccolti da un’agenzia investigativa.
Il caso è emblematico perché fotografa una situazione frequente nella pratica: il datore di lavoro aveva contestato lo stato di malattia richiamando una serie di comportamenti – dal rifiuto di sottoporsi a visita psichiatrica al mancato acquisto dei farmaci, fino allo svolgimento di attività ludiche durante l’assenza – ritenuti incompatibili con la diagnosi. La Corte d’appello aveva dato peso a questi elementi, ma la Cassazione ha corretto l’impostazione, chiarendo che indizi di questo tipo non possono sostituire un accertamento clinico specialistico. Il passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio il valore del certificato: quando un medico attesta una condizione patologica e la accompagna a una prescrizione terapeutica, si assume una responsabilità professionale che conferisce al documento una particolare forza probatoria. Questo valore può essere superato solo attraverso approfondimenti medico-legali, non con valutazioni indirette o presuntive. In altre parole, la diagnosi resta valida finché non viene messa in discussione da un altro accertamento tecnico qualificato.
Per i medici, il significato pratico è rilevante. La sentenza rafforza il ruolo del certificatore, ma allo stesso tempo richiama alla necessità di una documentazione clinica accurata e coerente. Diagnosi, indicazioni terapeutiche e durata della prognosi devono essere ben motivate e tracciabili, perché costituiscono il perno su cui si fonda la tenuta del certificato anche in sede contenziosa. In questo senso, la congruità tra quadro clinico e terapia prescritta diventa un elemento chiave, soprattutto in ambiti come i disturbi psichici, dove la valutazione può essere più esposta a contestazioni. La pronuncia offre anche un chiarimento importante sul piano giuridico: l’onere della prova resta in capo al datore di lavoro. Non è il paziente a dover dimostrare di essere malato, ma è chi contesta l’assenza a dover provare l’eventuale simulazione. E questa prova non può basarsi su presunzioni generiche, ma deve poggiare su elementi solidi, eventualmente acquisiti attraverso una consulenza tecnica d’ufficio. Senza questo passaggio, il rischio è un’inversione indebita dell’onere probatorio. Un altro aspetto di rilievo riguarda la gestione dei comportamenti del paziente. Attività quotidiane, scelte personali o anche atteggiamenti apparentemente contraddittori non sono di per sé sufficienti a invalidare uno stato di malattia. Il medico deve attenersi alla valutazione clinica, mantenendo il proprio giudizio ancorato ai dati sanitari e non a elementi esterni che esulano dalla sfera medica.