Per i medici iscritti all’Albo professionale non è possibile svolgere prestazioni sanitarie come attività autonoma occasionale. Il principio deriva dalla Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’iscrizione all’Albo costituisce indice di abitualità nell’esercizio della professione e comporta l’obbligo di apertura della partita Iva.
Il chiarimento nasce da un interpello relativo all’inquadramento fiscale di attività mediche, tra cui le sostituzioni in continuità assistenziale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esercizio della professione sanitaria, anche se svolto in modo non continuativo, non può essere qualificato come prestazione occasionale, in quanto l’iscrizione all’Albo presuppone la volontà di svolgere l’attività in modo abituale.
Lo stesso orientamento è riportato anche nelle FAQ dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze, che evidenzia come un professionista iscritto all’Albo non possa sostenere di esercitare la professione “occasionalmente”. L’iscrizione è considerata elemento sufficiente a configurare l’abitualità dell’attività, con conseguente obbligo di partita Iva.
Ne deriva che attività come guardie mediche, sostituzioni, visite o altre prestazioni sanitarie rientrano sempre nell’ambito professionale e devono essere svolte con partita Iva o con altre forme contrattuali previste (lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa), ma non come prestazioni occasionali.
Diverso il caso di attività non riconducibili alla professione sanitaria. Le prestazioni occasionali restano ammesse solo se totalmente scollegate dall’iscrizione all’Albo e svolte in modo sporadico. In questi casi si applicano le regole generali previste per il lavoro autonomo occasionale.
Sul piano previdenziale, l’Inps ricorda che per i lavoratori autonomi occasionali è prevista una soglia di esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui, oltre la quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e il versamento dei contributi. Tale disciplina, tuttavia, non si applica alle prestazioni sanitarie rese da professionisti iscritti all’Albo, per le quali resta fermo l’obbligo di esercizio in forma abituale.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e degli Ordini professionali convergono quindi nel definire un perimetro chiaro: le prestazioni sanitarie svolte da medici iscritti all’Albo non possono essere considerate occasionali e richiedono un inquadramento fiscale coerente con l’esercizio abituale della professione.