Le doglianze vertono sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, dal momento che ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l'ASL non agisce nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante all'operatore accreditato sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato con mere operazioni di calcolo.(avv. jacopo grassini - www.dirittosanitario.net )