
«Non serve lo scudo legale per medici ed infermieri che vaccinano contro il Covid. In caso di effetti avversi c'è già la legge Gelli-Bianco che fissa precise responsabilità, oltre che sentenze che scagionano il medico dalla colpa negli stati di emergenza. Il problema è un altro: il consenso informato richiesto al paziente è davvero porto in modo adeguato, anche a tutela del personale sanitario? È in grado di far rispettare la filiera legale della vaccinazione? Le sue versioni regionali sono utili o pleonastiche?» L'avvocata
Paola Ferrari, esperta di Diritto sanitario ed ideatrice del sito legalcorner.it, commenta la rinnovata richiesta dei sindacati medici di una norma che tuteli tutto il personale vaccinatore. Un tema sul quale è appena intervenuto il ministro della Salute
Roberto Speranza affermando che il governo deve lavorare nelle prossime ore per dare una risposta alle richieste dei medici.
Sulla situazione creatasi a seguito di decessi in tempi subito successivi alla vaccinazione con AstraZeneca è intervenuto il segretario Anaao Assomed
Carlo Palermo: «Colpisce l'immediata iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo dei medici e sanitari che hanno inoculato la dose di vaccino, prima ancora del pronunciamento dell'Ema e dell'Aifa, prima ancora del riscontro autoptico e della valutazione dell'eventuale nesso di causalità. La magistratura (...) è intervenuta considerando la responsabilità inerente l'atto medico con lo stesso metro adottato per le lesioni personali derivanti da un pestaggio o da un omicidio». Colpa di una «cultura legislativa appiattita, in tema di responsabilità sanitaria, sull'identificazione spasmodica di un colpevole, laddove nel resto d'Europa è evoluta verso la ricerca dell'errore, con il preciso intento di migliorare la sicurezza delle cure e dell'assistenza». Di fronte alla richiesta di costituire un pool di magistrati dedicato alla statisticamente crescente possibilità di eventi avversi e di decessi a distanza insorti casualmente, Palermo oggi chiede «un intervento legislativo che limiti ai soli casi di dolo o di colpa grave, sia per imperizia che per negligenza o imprudenza, la punibilità penale di tutti gli eventi avversi, non solo quelli correlati alla vaccinazione, occorsi a causa della emergenza Covid e per tutta la sua durata. Fatto salvo il diritto dei danneggiati all'eventuale indennizzo». Anche il presidente Fnomceo
Filippo Anelli chiede «in un momento straordinario uno sgravio di responsabilità sul piano penale rimandando tutta la questione a una responsabilità di carattere civile che può essere sempre esercitata nei confronti dell'azienda sanitaria». D'accordo il segretario Fimmg
Silvestro Scotti («serve uno scudo penale, ci ritroviamo di fronte a vaccini nuovi che sono sicuri: se dovesse succedere qualcosa la colpa non può essere del medico») ed il presidente Snami
Angelo Testa («dopo l'inoculazione di qualsiasi vaccino e non è possibile indagare i Medici vaccinatori prima di accertare le reali cause dell'evento avverso stesso»).
Per l'avv Ferrari lo scudo non è necessario. «All'articolo 7 della legge 24/17 commi 1 e 2, la Gelli Bianco, c'è la risposta a una buona parte dei problemi è scritto che per responsabilità sanitaria risponde la struttura che, nel nostro caso per vaccinare, si avvalga dell'opera di professionisti sanitari, anche non dipendenti, convenzionati, liberi professionisti in intramoenia. Sono chiare però due cose: primo, trovarsi di fronte un avviso di garanzia è spiacevole e condiziona l'attività del medico e dell'infermiere ancorché consenta all'indagato di essere presente all'autopsia e sia un atto di garanzia, e ancorché restino altissime le chance di uscire bene; ci si trova comunque a doversi difendere. Secondo, il magistrato va a vedere se è stato raccolto bene il consenso informato. E lo andiamo a vedere anche noi». Il Ministero della Salute ha emanato dei modelli che dovevano valere su tutto il territorio nazionale, calibrati sulle caratteristiche dei vaccini approvati (Pfizer Biontech, Moderna, AstraZeneca) «e qui riscontriamo quanto meno l'inidoneità di parti essenziali. Il paziente firma che gli è stata illustrata la somministrazione in una lingua da lui del tutto compresa, cosa che non sempre è possibile data la forte presenza di cittadini stranieri e di italiani stessi, che comprendono male la lingua scritta scientifica. Inoltre, lo stesso cittadino assevera che ha posto domande sulla sua salute, ha ottenuto risposte, le ha comprese, e ha compreso l'importanza della vaccinazione e di un eventuale rifiuto. Ora, mi domando, il modello dei drive-through che deve raggiungere il massimo numero di vaccinazioni possibile e ha il target di 5 minuti a somministrazione è in grado di soddisfare l'esigenza di un consenso di questo tipo? E tale consenso può altresì esser rispettato dal professionista impegnato a "fare presto" come gli ha chiesto la struttura (e la Regione)?»
«Il consenso informato ben fatto è la prima garanzia anche per il sanitario», aggiunge l'avv Ferrari. «Non mi risulta che abbiamo strumenti alternativi come la scheda informatizzata richiamabile online dal medico vaccinatore per abbreviare i tempi d'anamnesi. La raccolta dei dati anamnestici in Italia, diversamente che Oltremanica o in Israele, ha quindi bisogno di tempo e quel tempo andrebbe impiegato nel centro vaccinale. E ancora, il Ministero avrebbe potuto e credo dovuto curare che le Regioni utilizzassero un unico modello a livello nazionale. Posto che l'impossibilità di rispettare un modello di consenso non adeguato alla realtà è dimostrabile, i sindacati medici bene farebbero a prendere posizione, a valutare se emerga nel testo che l'effetto collaterale temuto sia possibile alla prima dose, a imporre la previsione di un momento di pre-valutazione anamnestica, a chiedere versioni in lingue straniere, a segnalare se le reazioni avverse coincidano con quelle elencate dal produttore, e a chiedere eventuali revisioni. Il rispetto della filiera informativa è più urgente di una norma sullo scudo legale o di una, pur comprensibile, gara a chi fa prima a vaccinare tra i Paesi Ue».
Mauro Miserendino