Un dipendente sanitario ha adito la giustizia civile per ottenere il trasferimento per mobilità volontaria presso un'altra ASL, contestando il diniego del nulla osta opposto dalla propria amministrazione. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo legittimo il rifiuto giustificato dalla grave carenza di personale infermieristico nell'ospedale di provenienza e dalla necessità di garantire i livelli minimi di assistenza. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente il rigetto, chiarificando che la mobilità volontaria integra una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che richiede l'accordo trilatero di tutti i soggetti coinvolti. Il lavoratore vanta un mero interesse legittimo e non un diritto soggettivo al trasferimento. Infine, i giudici hanno stabilito che le clausole del contratto collettivo che comprimono l'assenso dell'ente sono nulle per contrasto con la legge primaria.(Avv.Ennio Grassini- www.dirittosanitario.net)
Glossario
Mobilità volontaria: Procedura mediante la quale un dipendente pubblico passa da un'amministrazione all'altra a seguito di accordo condiviso tra le parti.
Nulla osta: Atto di assenso formale con cui l'amministrazione di appartenenza autorizza il trasferimento del proprio dipendente verso un altro ente.
Cessione del contratto: Istituto giuridico (art. 1406 c.c.) in cui la posizione contrattuale viene trasferita a un nuovo soggetto; richiede l'accordo del cedente, del cessionario e del ceduto.